% non
trascritto a causa delle grosse diff. d'interpretazione
* interpretazione dell'originale non sicura
Nel nome del Signore Amen
L'anno
corrente millesettecentocinquantacinque alli sei del mese di Luglio in Giorno di Domenica
Indizzione Romana Terza
%
e però gli
ordini sono come segue, uniti, e congregati li generali vicini di Malvaglia al luogo
solito *
solito come sopra, ai quali furono per mé notaio*
infraddetto* letti e ben spiegati ad alta voce gli'infrascritti* ordini alla presenza
delli signori Consiglier Giam Battista* * Martino Facino*,
et il lui figlio Console Giuseppe Antonio Facino ambi di Ludiano, Valle di Blenio
Testimoni* a mé notti ed * a quest'effetto
dimandati e pregati.
Capitolo
primo
Là quarta
vicinanza da se stessa comandata si deve fare la Domenica di mezzo Giugno annualmente, nel qual giorno ogni
vicino di Malvaglia deve Boggiare le sue *Bestie da latte, volendole mettere in Alpe, et
accordando che qualch'uno non boggiasse. ne
dasse il numero delle sue Bestie bovine nel suddetto giorno in presenza di detti altri
suoi boggesi, che per tutto quell'anno non habbia qual tale
herba né a casa, ne in Alpe; riservato per caso di necessità; et il giorno de
Santissimi Pietro e Paolo Apostoli, ogn'uno possi sminuire il numero delle sue Bestie, ma
non cresciere, et che le quattro Boggie Maggiori debbano socciare, et dare la quarta parte
per cadauna Boggia secondo l'antica consuetudine. et socciate che saranno quel Giorno, non
si possono più socciare, et puoi caricare li Alpi secondo la volontà della maggioranza
delli vicini et li avalli, et asini che si
metteranno nelli Alpi debbano essere socciati, e di cacciare la Roda nell'uguaglianza
delle Boggie.
Item ordinato et
statuito, che colui il quale romperà Boggia doppo saranno caricati li Alpi sij* castigato
in lire
%
quattro di
Milano per volta il primo che comincierà à rompere Boggia, e li altri in lire 1:4: di
Milano per cadauno, a riserva delle Bestie da grasse per mazzare, o vendere, et il
regulatore, ovvero il casaro siano obbligati per loro Giuramento à notificarli, et
accusarli, et che gli alpetti, et sponda granda siano caricati, e discaricati ugualmente
alli Alpi sotto la pena di 4: di Milano al giorno.
Item statuito et
ordinato che quello il quale segherà pasture de vacche sopra il dominio da Monte, o
d'Alpe sia condannato in lire 4:- di Milano, et medesimamente sopra il dominio di Piano
per ogni volta, et per ogni contrafaciente, et ch'ognuno possi accusare, e principalmente
gli officiali che *avranno il giuramento, con portarli* al cerchio; oltre la suddetta pena
sia quel tale Tenuto et obbligato al *storno
, e danni; che detto storno* sia messo in
utile alla vicinanza; come anco tutti li Alpi siano, e debbano essere tensa passato il
giorno de SSmi Pietro e Paolo Apostoli, et che niuno possi seghar stabij ciascun Alpe sotto la suddetta pena di 4:- per ogni stabij d'ogni tempo.
%
Item ordinato et
statuito, che li Regulatori delli Alpi debbano stimare le Bestie che si *
, ovvero che si * nelli Alpi, e non essendocci li regulatori che li casari più habili
debbano loro stimare tanto quanto al regulatore, e Tal stima sia valida, et questo
s'intende d'ogni sorte di Bestie, et che per tali Bestie stimata à *chalendo di settembre
si debba dimandare raggione nell'Alpe, et che
il Regulatore debba dimandare li suoi huomini Giurati per sentenziare, secondo il solito:
risservando l'appellazione di ogni persona che s'aggravasse di tale sentenza al Console del Comune et quattro Regulatori , et li detti
...... possino astringer* li loro credenziali per giuramento a venire ad ascoltare le
parti causanti, et puoi dare la loro sentenza, et non dimandando raggione nell'Alpe otto
giorni doppo discaricato li Alpi non si possa più dimandare, ne pretendere cosa veruna
Cap 6
Item, statuito,
et ordinato che tutto quello sarà fatto et ordinato per la maggioranza delli huomini in
vicinanaza, se fossero se non che tré nelle
sopraddete* vicinanze annualmente da se
stesse comandate come sopra che aquelli si debba stare, et ciò habbia rigore, et sia valido, et fermo; Resservato
che non si possa far vicino* di nuovo , ne
dar via pascolo, ne boschi, ne fare ellezione de curati, ne cappellani, che in simile
casi, et occasione siano comandati tutti li vicini à fuoco per fuoco per qualla stessa
causa, et spieghar la detta causa alli vicini uno per uno nell'atto* che si comandavano;
et che nel fare vicino di nuovo dar via
%
pascolo, ò
vendere boschi, che tré vicini possano viettare, et contraddire, et essendo tre d'essi
vicini incontrario, che non habbi vigore quello che sarà fatto dalla maggioranza, ma
in'altra occasione Tutto quello sarà concluso e fatto dalla maggioranza sia valido e fermo, et quast'ordine
s'hà fatto inconformità dell'ordine del nostro Mag* consiglio di Blenio, et affirmato
dal general Parlamento d'ess valle di Blenio * 1606, et lîstesso Anno affirmato dall' * e
* * Superiorità nostra da Tré lodevoli
Cantoni, Urania, Svitto, et Untervaldo sotto Selva*. Riaservando che vuolendo * et revoccare
qualche cosa di quello sarà stato fatto il primo giorno di maggio, che sia comandata la
vicinanza à fuoco per fuoco.
Item, statuito,
et ordinato che niuna persona debba spandighare grassa né in piano ne in Monte avanti
Kalende d'ottobre sotto pena di lire 4:-:- di Milano per ogni pezza, et in Piano sino
passati li tré giorni di traso, et li officiali siano tenuti per loro giuramento
accusarli.
Cap 8
Item, statuito,
et ordinato che quelli i quali
raccoglieranno grassa sopra il Pascolo, tanto in piano quanto in Monte siano puniti in
lire 1:4:- di Milano per ogni volta, e per ogni contrafaciente, Riservata certa grassa che
si raccoglie a Quarnaio à Cervio, et à
streccia*, et altri Alpi.
%
%
cap 12
Item statuito et
ordinato che niuna persona non debba lasciare andare le ghaline nelle possessioni, cioè
quindici giorni doppo seminati li campi et quindici giorni
al tempo della ricolta, et altri quindici giorni avanti la vendembia, ciò fatta la
pena di soldi cinque per galina, et per ogni volta et che ogni persona degna di Fede possa
accusare
cap 13
Item ordinato et
statuito che non si debba dare veruna * ne al Console, ne alli Saltari per honoranza,
accettuato per qualche recognizione de fatti che, et che nijun Console possi pretendere
niente per ricavar la Taglia* del Comune sotto pena di Giuramento
%
sotto la pena di lire 4:-: di Milano al Giorno, et
per ogni vicino, ma ch'ogni vicino possi darvia capre à Latte Tenendo vacche per
casarenche senza pena alcuna.
%
sotto la pena di Lire 20: dico venti di MIlano, et
metterle in utile della vicinanza, Riservato li beni delli Benaficij*, però senza danno
d'altri vicini, et siano ben serrati
Cap 21
%
Cap 28
Item Statuito et
ordinato, sé qualcuno Metterà Bestie sopra il Cimitero di qualsivoglia sorte sia
condannato in Lire quattro di Milano per volta, et Li
Monici per loro giuramento siano tenuti accusarli.
%
veruna sorta di
Larici, ne Pescie sopra il nostro Dominio di Malvaglia per far mercanzia e ciò sotto la
pena di lire quattro di Milano per cadauna Cima; a Risserva per proprio uso di casa che
ogni vicino ne possa Tagliare à suo beneplacito senza veruna penna, et loro vicini siano
Padroni di Infauolare qualsivoglia Boscho à Loro piacere.
Cap 31
Item e Statuito, et ordinato, che ciaschun vicino
di Malvaglia possi piantar viti sopra il Pascolo per mezzo le loro propriettari* senza
veruna penna; comepure ogni vicino possi fabbricare stalle ò stanze sopra il Pascolo
senza veruna penna, non impedendo strade ò anditi.
%
sotto la penna
di lire quattro di Milano per cadun vicino, et lasciandole andare per li Beni siano
puniti come sopra per caduna volta, et ogni uno degno di fede possi accusare, et che la
mettà di detta penna si debba dare allaccusatore, et
il Console, né Credenzali* possino metter mano à suddetta pena per il loro
Giuramento, et in piano Le debbano tenere alla Bolla, et alli Boscieri Tra il Ticino, et
Orino, et gli ufficiali siano tenuti accusarle **
Item e Statuito, et ordinato, che niun Saltaro di
Malvaglia possi dar Licenza* alli sovrastanti* di stimare alcun ...* accettuato per absenza dessi
Saltari.
%
in
deterioramento della Suddetta Chiesa per loro negligenza, o alla vicinanza, e commune, le
quali ...* debbano essere in gusto* delli
vicini, altrimenti dal ...* dessi Monici sia invalida, A tale ....* debbano essere
datti acconti, che li sia dato il Giuramento; Come pure Console, che sarà elletto della
vicinanza debba dare idonea* sigurtà* del suo ...*
acconti se li dia il Giuramento
%
vadino allincanto, acciò sotto la penna di
lire quaranta di Milano per ogni Anno, et sia datto lire 4:16: allaccusatore,
puotendo ognuno degno di fede accusare ne Console possi dar Licenza à niuno di segare per il suo giuramento.
%
e la maggior
mandanza vadi accanti*.
%
che nissun di
loro dessa villa non debbano Loggiare veruna sorte da Bestie in detta Villa dalli
dieci di giugno sino non discarghano li Alpi sotto la penna di lire una e soldi quattro di
Milano al Giorno per ogni contrafaciente, et il
simile sia de quelli da Dagro nella loro Villa, et della Carale di Gordone in giù.
Item e Statuito, et ordinato, che niuna persona debba
passare con loro Bestie per la Monda del Zuffo cioè quella di dentro, ma sia Tensa,
eccettuate Le persone à piedi et non altrimenti.
Cap 47
Item e Statuito, et ordinato, che il Console di
Malvaglia ognAnno doppo la Festa de Morti debba fare la Credenza, et dare li suoi
Conti alli homini Giurati et nottificarli il Tutto Tantûtile quanto danno, et alla fine
del suo ufficio debba regugliare il tutto quello havrà maneggiato, et passato il suo
bienio non possa più pretendere dalla vicinanza cosa veruna.
%
Montegreco, che tutti li Vicini desso Luogo,
et Monte debbano levare, et menare via della detta Villa Le Loro S.R.Bestie alli dieci di
Maggio, sino alli dieci del mese di giugno, et ciò sotto penna di lire quattro diMilano
per notte, et per Massaro.
%
à pasturare Le
Sue Bestie alle Piotte pezza Comune con quelli di Biasca, quando vanno quelli di Pontirone
conforma agli Istromenti con li Biaschesi, mà che si habbino di Loggiare de là della
Liggiunna, et questo sotto la penna di lire quattro di Milano al Giorno.
%
Cap 58
Cap. 60
%
altra pena, se
non quella peccuniaria Contrafacendo alli ordini della vicinanza come unaltro
semplice vicino, et non sia inpregiuditio ne di giuramento, ne altro solo come sopra per
esser sempre stato così osservato.
Item e Statuito, et ordinato, che niun persona debba
metter Bestie nelli Beni in Tempo di fiera di veruna sorte sotto penna di lire una, e
soldi quattro di Milano per cadauna Bestia.
Item e Statuito, et ordinato, che quelli
chandranno Alli Alpetti in val Comela* con le Loro Bestie, non possino
segare, ne godere veruna pastura, se non li Alpi vecchij, et odinarij, ne fittarvia ad
alcuno sotto la penna di venti Lire di Milano, dandone la mettà allâccusatore.
%
Cap. 64
Cap. 66
%
Paolo, il qual
giorno è Vicinanza da se stessa comandata, nella quale si possa far grazia à chiunque
né dimanderà, secondo delli Generali Vicini.
Cap. 69
%
conto à chi si
deve, et questo senzalcun aggravio del Comune, ne della ...* .....*,e dessere
eletto li 6 Genaro ogni due Anni, et li sij abbonato lire Trentasei di Milano in detti due
Anni di salario per la Cureria di Chiesa.
Item e Statuito, et ordinato, che quelli di Val Madra deuono restar con il suo, ò sia Loro ..* come avanti*, benche non avessero Cinquanta
vacche.
Cap.
Cap. 96
%
Cap. 97
Item e Statuito, et ordinato, che li forastieri vallerani non possino pascolare né loggiare con Bestie sopra il Nostro pascolo e dominio dalli 25 Maggio sino alli 25 Ottobre e ciò sotto la pena di lire quattro di Milano per Notte e per Massaro; à riserva Bestie di mercanzia, che queste siano taxate in soldi 20 di Milano al Giorno li cavalli e soldi ottob di Milano le Bovine e le Pecore et Capre soldi sei di Milano al giorno, il tutto s’intende per ogni cappo, non compreso in ciò li danni, come pure resta riserevata la pezza comune tra Biasca, e Malvaglia, la quale si lascia nel suo essere .
Cap. 101
Item e Statuito, et ordinato, che li forastieri non possino pascolare sopra la nostra proprietà dopo la tensa sotto la pena di lire due, e sodi otto di Milano per cadun cavallo ne deve avvere* soldi sedici quello , il quale gli menerà al Console, e le Bestie bovine, et sommari in soldi sedici di Milano per ogni cappo, e d’esserne datti di questi la metà à quelli che le menerano al Console, et le capre, et le pecore in soldi sei per ogni cappo, de quali se ne debba dare li due a quelli che le meneranno al Console, non ostante il danno che li % d’esse Bestie dovranno soggiacere secondo li caso*
Cap. 102
Item e Statuito, et ordinato, che andando nelli beni li cavalli delli vicini di Malvaglia doppo la tensa siano castigati li padroni d’essi cavalli in lire due e soldi otto di Milano per cadun cappo, della quale pena ne sia data la terza parte a quelli che li meneranno al Console, e sopra il pascolo del ponte della Leggiuna in qua verso vento dalli dieci di settembre sino alli venticinque d’ottobre siano taxati in soldi otto di Milano per ogni cappo, s’intende li casarenchi et che niun vicino possi tener cavalli di mercanzia sopra nostri pascoli di Malvaglia, se non saranno quivi incernati, comminciando à chalendo febraro detta incernatura, ecciò sotto la pena di lire venti di Milano per ogni cappo; conché li padroni d’essi cavalli possino lasciarli in Alpe doppo discaricati al loro beneplacito, e similmente li casarenchi.
Cap. 103
Item e Statuito, et ordinato, che li cavalli nella vigna d’ogni tempo (à la riserva dei tre giorni di traso) siano taxati in lire due e soldi otto di Milano per ogni cappo e per ogni volta, e li sommari in lire una e soldi quattro di Milano per ogni cappo e per ogni volta.
Cap. 104
Item e Statuito, et ordinato, che andando li sommari delli vicini sopra la proprietà doppo la tensa siano taxati in soldi dieci di Milano per ogni cappo e per ogni volta, de quali soldi otto a quelli che li meneranno al Console, ricavandoli però dal Console che sarà, et sopra il pascolo del ponte della Leggiuna in qua verso vento dalli dieci di settembre sino alli venticinque d’ottobre siano taxati in soldi otto per cappo, dandone de quali la mettà à quello che li menerà al Console, ricavandoli come sopra dal Console.
Cap. 105
Item e Statuito, et ordinato, che trascrendo Bestie Bovine sopra il dominio di piano doppo discaricati li Alpi sino li 25 *ottobre siano taxati in soldi quattro per ogni cappo , et allogiando in detto tempo siano taxati in lire 1:12: di Milano per ogni nottr, et per cadun massaro.
Cap. 106
Item e Statuito, et ordinato, che le vacche casarenche non possino tresare, ne andare nelli beni del Monte ne di piano sino al giorno prefisso del traso generale, eciò sotto la pena di lire due e soldi otto di Milano per massaro, et per ogni giorno, non compreso in questa pena la vigna.
Cap. 107
Item e Statuito, et ordinato, che non si possino far andare né lasciar andare le vacche nella vigna d’alcun tempo sotto la pena di soldi dodici di Milano per ogni vaccha à riserva delli tre giorni di traso, et nelli beni doppo la tensa, tanto in piano quanto in monte siano taxate in soldi otto di Milano tutte le Bestie Bovine per ogni cappo e per ogni giorno oltre il traso.
Cap. 108
Item e Statuito, et ordinato, che trascorendo le capre nella vigna siano taxate in solldi otto di Milano per ogni cappo d’ogni tempo dell’Anno à riserva delli tre giorni del traso, et che ogni huomo del giuramento sia obbligato accusarle e menarle al Console, che della qual pena sia dato soldi due a quello che li menerà al Console e gli altri soldi vadino in utile del Commune. E che nelli altri Beni, tanto in piano, quanto in Monte siano taxate dette capre in soldi quattro per ogni cappo, et questi d’esser accusati per mezzo d’homini del Giuramento al Console.
Cap. 109
Item e Statuito, et ordinato, che trascorrendo le pecore nelli beni, e proprietà doppo data la tensa, tanto in piano quanto in montr, siano punite in soldi quattro di Milano per ogni cappo, et uno dei detti soldi quattro l’hò debba avvere quello il quale,che le consegnerà al Console, et gli altri soldi trè in utiloe al Comune.
Cap. 110
Item e Statuito, et ordinato, che trascorendo gli animali porcini…
Manca fino …113?
….ordini e leggi d’osservarsi per il buon governo di nostro comune di Malvaglia
Il tutto è seguito ivi al luogo della vocinanza di Malvaglia alla presenza di delli Signori* Consigliere Giam Battista % Mart* Facino* et del di lui figlio di già Console Giuseppe Anto* Facino ambi del luogo di Ludiano, valle di Blenio, testimonij à me notti, et Idonei a questo particolare effetto dimandati e presentati.
In fede
Io Giacomo Ant % Giam Battista Baggio di Malvaglia pubblico et imperiale Notto* di Blenio e notaro % hò il tutto letto, scritto, et affirmato in pubblica vicinanza.
Cap. 114
Anno 1757 il di primo maggio
Stanno li suddetti vicini di Malvaglia congregatisi* ordinato e statuito ad* ampissima maggioranza à petizione d’alcuni delola villa di Chiavasco, che per li avvenire resti tensa detta villa doppo li 20 maggio sino al discaricare degli alpi con la pena di lire quattro di Milsno per ogni ogni giorno e per ogni massaro à chiunque controfarà. Protestano incontrario Giuseppe Bontosi, Giuseppe % e Carl’Anto* Bontosi minore per fino auranno fieno nei loro tetti d’esso luogo Chiavasco.
Cap. 115
Item e Statuito, et ordinato, ch’ogni officiale* contravvenire* debbano il giorno, et il luogo d’ogni tempo allorche accuseranno le S. Bestie.
Cap. 116
Item e Statuito, et ordinato, che qualunque vicino di Malvaglia vorrà legnamare, pascolare o % debba altresì pagare l’aggravio del fuoco* come un altro buon vicino
Cap. 117
Item e Statuito, et ordinato da tutti unitamente % contradicente, che si debba in quest’anno % e pagare tutti li danari già spesi, e da spendere per tutte le cause fatte e da farsi con quelli di Semione, e che il Sig Regente Console Gio Martino Baggio sia tenuto , et obbligato à metterli tutti nella Taglia di quest’anno 1757, e che per la prima mattina dânno nuovo 1758 debba li Sig Console Baggio portare* acconti* e sopra la generale Vicinanza di Malvaglia tutti%%%%%%%%%%
D’indi hanno altresi li suddetti vicini ordinato da tutti unitamente, nessun contradicente*, che il predetto sig Console Martino Baggio sia tenuto ed obbligato per l’ultima domenica d’ottobre 1757 portare e dare li conti di tal spesa in vicinanza (a tal effetto d’esser quella convocata) dico di tutto il speso fatto e da farsi per detta causa con quelli di Semione, acciò si possino puoi metterli nella taglia di quest’anno 1757, come sopra stà ordinato.
Cap. 118
Item e Statuito, et ordinato, ad ampia maggioranza che per l’avvenire restino banditi gli animali porcini, intanto sopra la proprietà quanto sopra li pascoli e contafacendo siano taxati nella pena d’un scudo % per ogni giorno e per ogni animale tanto nella proprietà quanto nelli pascoli.
Del qual ordine s’aggravano gli % uomini per quello che riguarda al pascolo, et alpe, cioè consigliere Giuseppe Tognino, Consigliere Giacomo Trongio, li fratelli Antonio e Giacomo Prosperi, Guglielmo Roredo, Giacomo della Minola, Martino Maggior % Giovanni Giacomo %, Carlo Cavaglier Oncello + il figlio Martino, Valchera Giacomo %, Giuseppe Ferrirollo*, Gian Martino Tinalla, e Gian Antonio Baggio dell’Orino. N.B. che à nome del suddetto Martino Valchera è comparso suo figlio Carlo come sopra. Quali uomini % ( se sarà di ragione) per sopra il pascolo et Alpe come sopra.
Ne hanno unitamente li vicini confirmato li ordini.
In fede
Giacomo Antonio Baggio, % deputato hò scritto in pubblica vicinanza
Cap. 119
Anno 1757 alli 6 novembre unita e congregata la generale vicinanza di Malvaglia, quale fù per mezzo delli saltari giurati comandata. Quali vicini congregati hanno ordinato che resti rotto ed invalidato l’ordine fatto quest’anno a G* Baggio di rendere li conti in vicinanza e % tutto il danaro speso come al capitolo 117, qual capitolo resta rotto, e viene ordinato che si debba prolungare* il pagamento sino à causa finitiva con quelli di Semione, per allora il Sig Console Baggio debba dare suoi conti alli Signori deputati secondo % e ciò in qualche giorno particolare affine siano ben ponderati.
Lo stesso suddetto Baggio ha scritto in vicinanza
Cap. 120
Item e Statuito, et ordinato, da tutti li vicini unitamente per loro divozione di fare et osservare % la festa del glorioso santo luigi Gonzaga, sotto il 26 aprile annualmente, et d’osservarla come le altre feste di % con fare in detto giorno la processione dalla chiesa parrocchiale sino alla S capella di detto santo ivi alla fontana e resta imposto la pena di mezzo scudo terzuale* à chiunque controverà e che non l’osserverà e che lavorerà senza necessità, e licenza di chi s’% la qual pena sia puoi data alla scuola de generali defunti e distribuita in suffragio dell’anime loro-
Cap. 121
Item e Statuito, et ordinato, in detto giorno da detti uomini unitamente per loro divozione e per implorare l’aggiutto* di Dio di sospendere i flagelli di cui siamo meritevoli , che per l’avvenire d’osservare e santificare tuttle le santissime feste de quali quali venivano permesse le oppere servili della bolla pontificia e della s.sede. Non s’intendono però suddetti vicini di Malvaglia d’opporsi in certo veruno agli ordini della santa sede ma solo per quanto a detti vicini s’aspettano e puossono fare, sopra verun loro minimo pregiudizio. Risservandosi però di poter ricorrere per l’opportuna facoltà alla chiesa in caso di bisogno.
In fede lo stesso Martino Baggio scritto in vicinanza
Manca 122, 123, 124
Cap. 125
Nell’antedetto giorno 10 giugno hanno altresì li generali vicini di Malvaglia ordinato che per l’avvenire restino liberi gli animali porcini sopra li pascoli, conché siano ben ferrati acciò non facino danno.
Anno 1760 il primo maggio
Cap. 126
Item e Statuito, et ordinato, che in avvenire per grazia* forastieri % possino % e % e che la maggioranza in questo non abbi luogo.
Cap. 127
Item e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire restino tensi li promestì da mezzo maggio sino alli dieci di settembre.
N.B. di più hanno fatto che il giorno delli SS Pietro e Paolo si possa per quest’anno cresciere e diminuire ordini come in quest’oggi primo maggio.
Anno 1760 alli 29giugno
Cap. 128
Item e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire li curatori delli oratori della montagna debbano far di spesa* il stipendio fissato col % delli % SScurati ed % il dì 15 suddetto, cioè all’oratorio del s . crocifisso di ponterio sia buonato al curatore per la reffazione del sacerdote del giorno della festa lire 4:- e lire 1: al sagristano che lo accompagnerà, dico lire cinque di Milano in tutto e non più. Per l’oratorio di Dagro lire 4 di Milano il giorno di S.Vito frà il sacerdote e sagrestano ed altre lire 3 di milano per la reffazione del sacerdotte e chierico il%giorno delle littanie % . Per gli altri due oratori di Chiavasco et Anzano lire 4: di Milano il giorno della loro festa fra il sacerdote e il sagristano. Per l’oratorio di Dandrio lire 4: di Milano il giorno della festa e lire 2: per la refazione ò % % del giorno delle littanie, et % 2 di Milano il giorno di S.Anna trà il sacerdote e sagristano. Per l’oratorio di Madra lire 4:- di Milano il giorno della festa trà il sacerdote e il sagristano et altre 2:- il giorno di S. Lorenzo trà il sacerdote e il sagristano e niente di più. All’oratorio di Montegreco lire 4:- di Milano il giorno della festa come li altri e nulola più. Restando però in arbitrio alli rispettivi curatori di farli le spese % forma ovvero dare il denaro alli sacerdoti e sagristani , così resta ordinato del comune col consenso come sopra.
Per l’oratorio di s’abbate alle Rongie, che li curatori dêllo oratorio debba avere lire 8:- di milano ogni anno con li banchi , %, conche debbano servire in chiesa alle fiere e d’altri tempi se puòno ma non d’ebbano d’altri tempi fuor dalle due fiere.
Cap. 129
Item e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire li % agenti e curatori di chiese non possino acconsentire di fare spese per le chiese et oratori di scudi cinque terzuoli in su, senza la participazione della vicinanza à riserva per cera* e suppellettili. E* ciò *quanto alla vicinanza s’aspetta e che può fare.
In fede // Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.
Anno 1761 il primo maggio
Cap. 130
Item e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire chiunque avrà più di due vacche da latte debbano andare in alpe et che il Console sotto pena del lui giuramento non debba ne possa % partite per far grazia sopra di questo. Resta confermati gli ordini.
In fede // Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.
Anno 1762 il giorno primo di maggio
Cap. 131
Item e Statuito, et ordinato per quanto al comune s’aspetta e che può fare che per l’avvenire debba il curatore di S. Luigi col consenso et assistenta delli signori console e deputati che delle elemosine di detto santo non li spenderà in bene* et onore della cappella et ivi all’interno d’essa sia impiegata atirar il fitto con li % sffine e che l’ostesso curatore debba sempre annualmente rendere li suoi conti alli % credenzali e ciò senz’alcun minimo pregiudizio d’alcuni.
Cap. 132
Item e Statuito, et ordinato per maggioranza che resti in avvenire confermato l’ordine al capitolo 118 per via delli %% animali porcini , à riserva per quest’anno nelli alpi siano liberi ma ferrati con trè ferri sotto la pena contenuta in detto capitolo. Contro il presente ordine hanno protestato e si sono % molti vicini sopra li pascoli e in difetto* vogliono quelli dividerli e spartirli , il tutto come all’ stramatura* che resta appreso di mè noto % % e alla quale e resta confermati gli ordini di questo libro.
In fede // Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.
Anno 1763 alli 10 d’Aprile
Cap. 133
Item essendo in quest’oggi convocata e comandata la vicinanza di Malvaglia per via % qual vicinanza e vicini hanno ordinato che per l’avvenire li uomini della chiesa parrocchiale siano tenuti ed obbligati a dover dar conto di quanto potrà mancare sotto le % d’essa chiesa parrocchiale,tanto di raggione ad essa chiesa quanto di raggione spettante al comune, e questa volta restano detti uomini % liberi et esentuati* per la fondiaria* del Bene Cappellanico di %%%%%
Cap. 134
Item e Statuito, et ordinato che per l’avvenire quelli i quali vorranno pretendere tanto la Consolaria quanto la % debbano dare la sigurtà* al comune il primo giorno di genaro avanti di fare l’ellezione ivii in vicinanza.
Anno 1763 il di primo maggio
Cap. 135
Item e Statuito, et ordinato che restino liberi i pascoli del piano alli 16 d’ottobre.
Cap. 136
Item e Statuito, et ordinato che per l’avvenire debbano andare all’incanto in utile del comune la caccia e legni di buzza.
Restano per quest’anno confermati gli ordini di questo libro.
// Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.
Anno 1764 il di primo maggio
Cap. 137
Item è stato ordinato in quest’oggi che sia annullato e destrutto l’ordine di già fatto per l’osservanza delle feste, alla % quella di S. Luiggi la quale resta.
Cap. 138
Item ordinato è statuito che in avvenire resti in libertà à ciascheduno vicino di poter raccogliere legni della bzza in ogni luogo sopra il pascolo.
Cap. 139
Item resta statuito che niun forastiero possa né debba potare nissuna sorte di salice sopra il pascolo ne sopra la proprietà di Malvaglia e ciò sotto la pena di lire 10 dico dieci di Milano et che ogni uomo degno di fede possa accusare, et che quello il quale porterà la detta cusa debba andare l terza parte della accusa.
Cap. 140
Item resta ordinato, stattuito che la caccia d’ogni sorte resti a tutti li vicini di Malvaglia in libertà.
Cap. 141
Item stattuito et ordinato che nell’vvenore debba restare in tensa dalli 11 di giugno sino al discaricare li Alpi della carale di Vignascera* in su sino alla carale di Gordone et ciò sotto la pena di lire 10, dico dieci terzoli al giorno et ciò per ogni contrafaciente.
Restano per quest’anno confermati gli ordini di questo libro.
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Manca 142-150
Anno 1767 alli primo maggio
Cap. no.151