%  non trascritto a causa delle grosse diff. d'interpretazione
* interpretazione dell'originale non sicura

Nel  nome del Signore Amen

 L'anno corrente millesettecentocinquantacinque alli sei del mese di Luglio in Giorno di Domenica Indizzione Romana Terza

  Avvendo*  li Generali Vicini di Malvaglia sotto il dì 29 Giugno 1754, nel qual Giorno fù vicinanza da sestessa Commandata quali vicini  ordinarono da tutti unitamente, che li SS* Console, e Deputati dovessero registrare Tutti li nostri ordini, e Statutti del Nostro Comune di Malvaglia tutta* e metterli più al ristretto fosse stato possibile, e novamente fù  Confirmato, e rattificato il dì primo Maggio 1755 vicinanza da se stessa Comandata  parimente*, la quale di nuovo ordinò che si descrivessero detti ordini, e puoi nel Giorno delli SSmi Pietro e Paolo Apostoli, che fù Domenica scorsa 29  Giugno 1755 di leggerli alla vicinanza accettati, A applauditi detti ordini di registrarli sopra d'un libro nuovo in quell'ostesso modo, che vennero dalli vicini accettati.

 Represo* nel medesimo giorno 29 Luglio 1755 fù la medesima vicinanza convocata, e congregata more solito, et anche fù quella comandata per ordine del Regente Console Gio* Martino Baggio per mezzo delli quattro Saltari Giurati di detta* vicinanza , di  ritrovarsi per sentire , et accettare gl'ordini remodernati, e rescritti di nuovo *, come alla votazione, mà in quel giorno non si puoté leggerli per l'importunità del Tempo, e si fece la partita di differire sino in quest'oggi à leggere, et  accettare gl'ordini, e che restasse comandata a tall'effetto senza più comandarla

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e però gli ordini sono come segue, uniti, e congregati li generali vicini di Malvaglia al luogo solito  *  solito come sopra, ai quali furono per mé  notaio* infraddetto* letti e ben spiegati ad alta voce gli'infrascritti* ordini alla presenza delli signori Consiglier Giam Battista* * Martino  Facino*, et il lui figlio Console Giuseppe Antonio Facino ambi di Ludiano, Valle di Blenio Testimoni* a mé notti ed  * a quest'effetto dimandati e pregati.

 Capitolo primo

 Primo è statuito , et ordinato  sia anticamente, et  * al presente osservato, et nuovamente affirmato, che ogn'Anno si debbano fare quattro vicinanze da se stesse comandate, senz'altro avviso, ne motivo, ma per tutti li vicini di Malvaglia nelli quattro giorni infrascritti habbino a congregarsi assieme nel loto luogo solito, come loro meglio piacerà alla presenza del loro console deputato, et ivi fare, trattare, et concludere, quanto farà di bisogno per detta vicinanza secondo verrà fatto per la maggioranza d'essi vicini, che in essa congragazione si ritroveranno sia per valido,  e fermo* in dette quattro congragazioni generali giorno per giorno come segue

 Là prima vicinanza debba essere, et da se stessa commandata il primo giorno di genaro, annualmente, nel qual giorno   si eleghano li officij di detta vicinanza, ò* s'affermano* secondo il volere della maggiooranza de detti vicini, et ancora si trattano altre cose secondo bisogno.

 La seconda vicinanza da se stessa comandata si deve fare il lunedì doppo la santa Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore G.C.

 La terza vicinanza da se stessa comandata, deve essere fatta il primo giorno di Maggio Annualmente nel qual giorno s'habbino di leggere tutti li ordini del presente statuto, et nell'ostesso giorno fare ordine di nuovo, et  * delli presenti, secondo farà bisogno, et fuori del suddetto giorno non shabbia di promuovere cosa veruna.

 

Là quarta vicinanza da se stessa comandata si deve fare la Domenica di  mezzo Giugno annualmente, nel qual giorno ogni vicino di Malvaglia deve Boggiare le sue *Bestie da latte, volendole mettere in Alpe, et accordando che qualch'uno non  boggiasse. ne dasse il numero delle sue Bestie bovine nel suddetto giorno in presenza di detti altri suoi boggesi, che per tutto quell'anno non habbia qual tale  herba né a casa, ne in Alpe; riservato per caso di necessità; et il giorno de Santissimi Pietro e Paolo Apostoli, ogn'uno possi sminuire il numero delle sue Bestie, ma non cresciere, et che le quattro Boggie Maggiori debbano socciare, et dare la quarta parte per cadauna Boggia secondo l'antica consuetudine. et socciate che saranno quel Giorno, non si possono più socciare, et puoi caricare li Alpi secondo la volontà della maggioranza delli vicini et li  avalli, et asini che si metteranno nelli Alpi debbano essere socciati, e di cacciare la Roda nell'uguaglianza delle Boggie.

 Capitolo 2

Item ordinato et statuito, che colui il quale romperà Boggia doppo saranno caricati li Alpi sij* castigato in lire

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quattro di Milano per volta il primo che comincierà à rompere Boggia, e li altri in lire 1:4: di Milano per cadauno, a riserva delle Bestie da grasse per mazzare, o vendere, et il regulatore, ovvero il casaro siano obbligati per loro Giuramento à notificarli, et accusarli, et che gli alpetti, et sponda granda siano caricati, e discaricati ugualmente alli Alpi sotto la pena di 4: di Milano al giorno.

 Cap 3

Item statuito et ordinato che quello il quale segherà pasture de vacche sopra il dominio da Monte, o d'Alpe sia condannato in lire 4:- di Milano, et medesimamente sopra il dominio di Piano per ogni volta, et per ogni contrafaciente, et ch'ognuno possi accusare, e principalmente gli officiali che *avranno il giuramento, con portarli* al cerchio; oltre la suddetta pena sia quel tale Tenuto et obbligato al  *storno , e danni; che detto storno*  sia messo in utile alla vicinanza; come anco tutti li Alpi siano, e debbano essere tensa passato il giorno de SSmi Pietro e Paolo Apostoli, et che niuno possi seghar stabij  ciascun Alpe sotto la  suddetta pena di 4:- per ogni stabij d'ogni tempo.

 Cap 4

 Item statuito et ordinato che quello il quale andarà con le sue *Bestie dall'un Alpe all'altro sia condannato in lire 1*:4: di Milano al Giorno virtù degl'Instromenti vecchij, et li casari, ovvero il maggior da Bestie sia tenuto ad accusarlo quel tale contrafaciente.

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 Cap 5

Item ordinato et statuito, che li Regulatori delli Alpi debbano stimare le Bestie  che si  * , ovvero che si * nelli Alpi, e non essendocci li regulatori che li casari più habili debbano loro stimare tanto quanto al regulatore, e Tal stima sia valida, et questo s'intende d'ogni sorte di Bestie, et che per tali Bestie stimata à *chalendo di settembre si debba dimandare raggione  nell'Alpe, et che il Regulatore debba dimandare li suoi huomini Giurati per sentenziare, secondo il solito: risservando l'appellazione di ogni persona che s'aggravasse di tale sentenza al Console  del Comune et quattro Regulatori , et li detti ...... possino astringer* li loro credenziali per giuramento a venire ad ascoltare le parti causanti, et puoi dare la loro sentenza, et non dimandando raggione nell'Alpe otto giorni doppo discaricato li Alpi non si possa più dimandare, ne pretendere cosa veruna

 Cap 6

Item, statuito, et ordinato che tutto quello sarà fatto et ordinato per la maggioranza delli huomini in vicinanaza, se fossero  se non che tré nelle sopraddete* vicinanze  annualmente da se stesse comandate come sopra che aquelli si debba stare, et ciò  habbia rigore, et sia valido, et fermo; Resservato che non si possa far  vicino* di nuovo , ne dar via pascolo, ne boschi, ne fare ellezione de curati, ne cappellani, che in simile casi, et occasione siano comandati tutti li vicini à fuoco per fuoco per qualla stessa causa, et spieghar la detta causa alli vicini uno per uno nell'atto* che si comandavano; et che nel fare vicino di nuovo dar via

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pascolo, ò vendere boschi, che tré vicini possano viettare, et contraddire, et essendo tre d'essi vicini incontrario, che non habbi vigore quello che sarà fatto dalla maggioranza, ma in'altra occasione Tutto quello sarà concluso e fatto dalla  maggioranza sia valido e fermo, et quast'ordine s'hà fatto inconformità dell'ordine del nostro Mag* consiglio di Blenio, et affirmato dal general Parlamento d'ess valle di Blenio * 1606, et lîstesso Anno affirmato dall' * e * *  Superiorità nostra da Tré lodevoli Cantoni, Urania, Svitto, et Untervaldo sotto Selva*. Riaservando che vuolendo  * et  revoccare qualche cosa di quello sarà stato fatto il primo giorno di maggio, che sia comandata la vicinanza à fuoco per fuoco.

 Cap 7

Item, statuito, et ordinato che niuna persona debba spandighare grassa né in piano ne in Monte avanti Kalende d'ottobre sotto pena di lire 4:-:- di Milano per ogni pezza, et in Piano sino passati li tré giorni di traso, et li officiali siano tenuti per loro giuramento accusarli.

 Cap 8

Item, statuito, et ordinato  che quelli i quali raccoglieranno grassa sopra il Pascolo, tanto in piano quanto in Monte siano puniti in lire 1:4:- di Milano per ogni volta, e per ogni contrafaciente, Riservata certa grassa che si raccoglie a Quarnaio à Cervio, et  à streccia*, et altri Alpi.

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 manca 9-11

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 cap 12

Item statuito et ordinato che niuna persona non debba lasciare andare le ghaline nelle possessioni, cioè quindici giorni doppo seminati li campi et quindici giorni  al tempo della ricolta, et altri quindici giorni avanti la vendembia, ciò fatta la pena di soldi cinque per galina, et per ogni volta et che ogni persona degna di Fede possa accusare

 cap 13

Item ordinato et statuito che non si debba dare veruna * ne al Console, ne alli Saltari per honoranza, accettuato per qualche recognizione de fatti che, et che nijun Console possi pretendere niente per ricavar la Taglia* del Comune sotto pena di Giuramento

 Cap 14

 Item ordinato et statuito che qualsivoglia persona, che farà qualche danno ad un'altra, et che facesse stimare, quel Tale sia obbligato rendere detta medesima robba, che avrà damnificato, et Tal storno sia  recuito* in termine di giorni quindici puotendosi avanti. La raccolta sia indetenzione* dell'officiale et in termine d'altri quindici giorni si debba ricavare.

 Cap 15

 Item ordinato, e statuito ,che niun vicino debba andare fuori della Terra à pigliare bestie à Latte, cioè vacche, ne capre

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 sotto la pena di lire 4:-: di Milano al Giorno, et per ogni vicino, ma ch'ogni vicino possi darvia capre à Latte Tenendo vacche per casarenche senza pena alcuna.

 Cap 16

 Item, ordinato, e statuito, che quelli che faranno   * L'habbino di ricavare* in Termine di giorni quindici, e non e più et passato detto Termine non debba avere più raggione, ò che faccino patti di loro, o non.

 Cap 17

 Item statuito et ordinato che chiunque Tenerà Bestie nelli Tetti*, che siano nelli Beni datta*, che sia L'ultima Tensa Tant'in Piano, quanto in Monte sia punito in soldi otto  al Piano, ogni qualvolta però , che la Carrale dove debbano transitare le Bestie non fossero buone non ostante la pena della Tensa di lire 4:-:- di Milano al giorno.

 Cap 18

 Item ordinato e statuito ch'ogni Boggia Delli Alpi di Malvaglia sia obbligata  dare alli monici della Chiesa Parrocchiale una Botta di Buttiro de Libre Tré per caduna Botta

 Cap 19

 Item Statuito et ordinato che niuno vicino di Malvaglia non possa darvia veruno Pascolo ò sia Traso d'alcun Tempo

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 sotto la pena di Lire 20: dico venti di MIlano, et metterle in utile della vicinanza, Riservato li beni delli Benaficij*, però senza danno d'altri vicini, et siano ben serrati

 Cap 20

 Item ordinato et statuito che il Console di Malvaglia non debba pigliare veruna accusa dalli saltari ne altri officiali  al Cerchio se non ci saranno tutti gli officviali o almeno li quattro saltarri, et mancando delli detti officiali All'accusare. >o delli Saltari siano condannati in soldi cinque per volta, salvo per causa legitima, et che li Saltari siano obbligati accusare  li Deghagnesi, volta per volta, che occorrerano li accusamenti, et il Console per il uo Giuramento debba nottare* tutti gli officiali che mancaranno alle accuse, ò sia al Cerchio.

 

Cap 21

 Item statuito et ordinato, che alli officiali, ò siano Soprastanti*l li sia datto per loro sallario al Tempo della Credenza lire 2:8:- di Milano per cadauno ogni Anno, et alli quattro Saltari li sia datto et abbonato* lire 4:16:- di Milano per cadaun Saltaro annualmente, et che al Console perlui salario li sia abbonato lire 20:-:- di Milano, e li quattro Deputati lire 4.:16: di Milano et al NOttaro li conti della Credenza e quindi netti* lire 9:12:- di Milano, e ciò il tutto annualmente.

 Cap 22

 Item Statuito et ordinato, che nè il Console nè altri Aggenti* della Chiesa Parrocchiale non debbano andare alla cassa della Chiesa per pigliar fuori dei danar,ii, senza participazione della vicinanza, ecciò sotto pena del loro Giuramento.

 Cap 23

 Item Statuito et ordinato se qualuna persona prasse* ò sia pellasse* Campi ò Prati dalli Dieci di settembre sino alli dieci d'ottobre, cioè in Monte, che sia condannato in Lire 1:4: dico lire una e quattro di Milano per ogni Campo o pezza et gli officiali li debbano accusare à riserva dei campi di Lino.

 

 Cap 24

 Item statuito et ordinato che niuna Persona debba solare codighe sopra il Dominio di Piano sotto la pena di lire 1:4:- di Milano per volta, et per massaro, et gli officiali siano Tenuti per loro Giuramento accusarli,

 Cap 25

 Item ordinato e statuito, che quelli vicini ch'andavano in Monte Liggiunna, con le loro * Bestie possino Loggiarle dette Bestie in Piano per una Notte, e ciò s'intende nelli Mesi di Settembre, et d'ottobr, però non facendo danno, et facendo danno sia Pagato in lire 4:-: di Milano per Massaro et per ogni volta, e che non possino andare  con Bestie sino à Kalende d'ottobre in detti Monti Liggiunna sotto la suddetta penna di Lire 4 per Massaro et per ognio volta.

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 Cap 26

 Item statuito, et ordinato che chiunque poderà salici ne d' * ne selvatici in Piano avanti Kalendo d'ottobre sia punito in lire una e soldi quattro di Milano per ceppo a riserva per tine e vasselli.

  Cap 27

 Item statuito, et ordinato, che niun  vicino di Malvaglia possi tenete à casa per Casarenche, se non due vacche da latte e vittelli, ovvero una vaccha e cinque capre, et non tenendo vacche, che possi tenere tutte le capre che avrà, et ancora pigliare di quelle del commune, et li contrafaccienti in ciò siano castigati in lire quattero di Milano per ogni giorno, inoltre per quell'Anno non habbino herba nè à casa, ne in Alpe, et non debbano Tenere à casa neanche sterile.

Cap 28

 

Item Statuito et ordinato, sé qualcuno Metterà Bestie sopra il Cimitero di qualsivoglia sorte sia condannato in Lire quattro di Milano per volta, et  Li Monici per loro giuramento siano tenuti accusarli.

 Cap 19

 Item Statuito et ordinato, che niun vicino di Malvaglia nè Forastiero non possi ne debba tagliare, ne far tagliare 

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veruna sorta di Larici, ne Pescie sopra il nostro Dominio di Malvaglia per far mercanzia e ciò sotto la pena di lire quattro di Milano per cadauna Cima; a Risserva per proprio uso di casa che ogni vicino ne possa Tagliare à suo beneplacito senza veruna penna, et loro vicini siano Padroni di Infauolare qualsivoglia Boscho à Loro piacere.

 Cap 30

 Item  e Statuito, et ordinato, che nissun Console, ne altri possino Cercare verun notaro Forastiere per  recar* scritture  pertoccante alla vicinanza*, e Comune sotto pena del Giuramento.

 

Cap 31

 

Item  e Statuito, et ordinato, che ciasch’un vicino di Malvaglia possi piantar viti sopra il Pascolo per mezzo le loro propriettari* senza veruna penna; comepure ogni vicino possi fabbricare stalle ò stanze sopra il Pascolo senza veruna penna, non impedendo strade ò anditi.

 Cap 32

 Item  e Statuito, et ordinato,che niun vicino  possa pigliare sù pecore dell’una villa e menarle sopra l’altra

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sotto la penna di lire quattro di Milano per cadun vicino, et l’asciandole andare per li Beni siano puniti come sopra per caduna volta, et ogni uno degno di fede possi accusare, et che la mettà di detta penna si debba dare all’accusatore, et  il Console, né  Credenzali*  possino metter mano à suddetta pena per il loro Giuramento, et in piano Le debbano tenere alla Bolla, et alli Boscieri Tra il Ticino, et Orino, et gli ufficiali siano tenuti accusarle **

 Cap 33

Item  e Statuito, et ordinato, che niun Saltaro di Malvaglia possi dar Licenza* alli  sovrastanti*  di stimare  alcun   ...* accettuato per absenza d’essi Saltari.

 Cap 34

 Item  e Statuito, et ordinato, che debba andar per fuoco  Le Saltarescie* annualmente, e à quella casa à cui toccherà secondo L’anno Corso della Roda Sioa obbligata a farla, o farla fare à Loro spesa, ma che resti in Libertà al Commune di muttarlo o confirmarlo.

 Cap 35

 Item  e Statuito, et ordinato, che chiunque Riuscirà* Monico della Nostra Chiesa Parrocchiale di Sto Martino di Malvaglia debba dare ...* ...*  alla vicinanza per tutto queltanto che puotrà occorrere

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in deterioramento della Suddetta Chiesa per loro negligenza, o alla vicinanza, e commune, le quali  ...* debbano essere in gusto* delli vicini, altrimenti dal ...* d’essi Monici sia invalida, A tale ....* debbano essere datti acconti, che li sia dato il Giuramento; Come pure Console, che sarà elletto della vicinanza debba dare idonea* sigurtà* del suo  ...* acconti se li dia il Giuramento

 Cap 36

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun vicino  possi metter bestie de mercanzia nelli  beni da niuna sorte, ne sue, ne d’altri sotto la penna di Lire quattro di Milano per ogni Bestia, et per ogni volta, ma essendo sue proprie Li possino Tenere per due Giorni sopra il Pascolo.

 Cap 37

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun vicino di Malvaglia possi comprare Beni di quelli che venghono fuori dalla Leggiuna dalli Biaschesi sotto la penna di scudi due d’oro per ogni contrafaciente e per ogni volta.

 Cap 38

 Item  e Statuito, et ordinato, che niuno debba segare li pascoli delle Piode del Ponte Leù* prima che

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 vadino all’incanto, acciò sotto la penna di lire quaranta di Milano per ogni Anno, et sia datto lire 4:16: all’accusatore, puotendo ogn’uno degno di fede accusare ne Console possi dar Licenza  à niuno di segare per il suo giuramento.

 Cap 39

 Item  e Statuito, et ordinato, che ogni vicino sia obbligato seguitar la croce quando si fanno le littanie more solito sotto la penna di lire una, e soldi quattro di Milano per cadauno contrafacente, ...*, et applicate alla nostra Parrocchiale Chiesa di S. Martino.

 Cap 40

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun vicino non debba Tagliare verun selvatico sotto la  ...* Strada della Cappella di Ciuueij* sino al Ponte di Canale sotto la penna di scudi due per ogni legno, che sarà tagliato, et ogn’uno degno di fede possi accusare dando la Terza parte all’accusatore, Resservati li Boschi de particolari.

 Cap 41

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun vicino di Malvaglia possi esser messo più d’una  mandanza* al giorno

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 e la  maggior mandanza vadi accanti*.

 Cap 42

 Item  e Statuito, et ordinato, che chiunque caverà* lumache da verun Tempo nelli Beni d’altri sia tassati in soldi dieci per volta, et ogn’uno degno di fede li possi accusare, et la mettà della penna sia dell’accusatore, ma li ufficiali siano tenuti accusare per Giuramento, et Tali contrafaccienti siano tenuti alli danni del Terzo, et li padri siano tenuti ed obbligati pagare la suddetta penna per loro figliuoli.

 Cap 43

 Item  e Statuito, et ordinato, che se qualch’uno dalli vicini  dassevia vacche à Latte fuori dalla Terra, che Tali Bestie Tornando à casa non si habbi di Tenere sopra il Dominio sino non sarano discarighati li Alpi sotto la penna di lire quattro di Milano al Giorno, Tanto sopra il pascolo, quanto del  Proprio*, et possino quelli tali andare con dette Bestie nelli Promestì, Trasgredendo siano Castigati in lire 4:-: parimente al giorno  et il Console ne Credenzali non ghe*  possino metter mano, accusato per Bestie d’Alpe, et facendo qualche danno nelli Beni siano Tenuti alli danni, e chi farà Tresare dalle Bestie Casarenche avanti discaricare gl’Alpi sia Castigati in lire una e soldi quattro di Milano al giorno per ogni Casarenche.

 Cap 44

 Item  e Statuito, et ordinato, à Richiesta dalli vicini di Mezzano*

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che nissun di loro d’essa villa non debbano Loggiare veruna sorte da Bestie in detta Villa dalli dieci di giugno sino non discarghano li Alpi sotto la penna di lire una e soldi quattro di Milano al Giorno per ogni contrafaciente, et  il simile sia de quelli da Dagro nella loro Villa, et della Carale di Gordone in giù.

 Cap 45

 

Item  e Statuito, et ordinato, che niuna persona debba passare con loro Bestie per la Monda del Zuffo cioè quella di dentro, ma sia Tensa, eccettuate Le persone à piedi et non altrimenti.

 Cap 46

 Item  e Statuito, et ordinato, che quelli  ...* una vaccha da Latte à Chalende di Febraro, ogni Anno sia obbligati menare il Bue di Roda, et volendola Comprare doppo Kalenda di Febraro, che per detta vaccha non habbi herba ne à casa, ne in Alpe, et quando avrà due vacche debba Tenere la Roda à tal Massaro, et iil Console per suo giuramento debba far menar Tali vacche comprate fuori del Dominio di Malvaglia, et contrafaccendo quel tale sia punito in lire una e soldi quattro al Giorno. In quanto  ...* al detto ...*, che debba esser un che teno* d’Anni du, et ogni Boggia deve  laudare* il suo, et non essendo habbile, quel massaro, che tocarà menarlo sia obbligato alli danni della Boggia cioè di lire quattro al Giorno ; conché il Regulatore vecchio debba avvisare quel tale à cui toca la Roda Subbito La prima Domenica doppo discaricati Li Alpi di Malvaglia.

 

Cap 47

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun Vicino di Malvaglia debba pigliare più d’un medaro sino à Tanto che non havrà finito di seghare quello, et condurre quel fieno e ciò sotto la penna di lire dieci di Milano, et siano in fauola* sino a Kalende d’Agosto, et chi né segherà avanti siano castigati in lire 1 :4 :- per medaro.

 Cap48

Item  e Statuito, et ordinato, che il Console di Malvaglia ogn’Anno doppo la Festa de Morti debba fare la Credenza, et dare li suoi Conti alli homini Giurati et nottificarli il Tutto Tantûtile quanto danno, et alla fine del suo ufficio debba regugliare il tutto quello havrà maneggiato, et passato il suo bienio non possa più pretendere dalla vicinanza cosa veruna.

 Cap 49

 Item  e Statuito, et ordinato, a petizione di quelli di Montegreco

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 Montegreco, che tutti li Vicini d’esso Luogo, et Monte debbano levare, et menare via della detta Villa Le Loro S.R.Bestie alli dieci di Maggio, sino alli dieci del mese di giugno, et ciò sotto penna di lire quattro diMilano per notte, et per Massaro.

 Cap 50

  Item  e Statuito, et ordinato, ch’ ogni Vicino di Malvaglia habbia di far Raggione* in mano de Consoli, et officiali delli Boschi de selvatici, di non damnificarli* et Trovando, che qualch’uno li damnificassero siano castigati in vigore delli ordini.

 Cap 51

 Item  e Statuito, et ordinato, che s’abbino di Tresare li Maggenghi, Tanto in Monte, quanto in Piano a mezzo maggio, et restino in Tensa sino discaricati li Alpi.

 Cap 52

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun vicino possa passare con le sue Bestie per la Strada del Luogo di Cusgliate* di veruna Sorte in Tempo sia Carico, e Tenso, e ciò sotto la penna di lire 1 :4 :- ogni Contrafaciente, et per volta, e ch’ogni degno di fede possi accusare.

  Cap. 53

 Item  e Statuito, et ordinato, che ogni vicino possi andare à pasturare

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à pasturare Le Sue Bestie alle Piotte pezza Comune con quelli di Biasca, quando vanno quelli di Pontirone conforma agli Istromenti con li Biaschesi, mà che si habbino di Loggiare de là della Liggiunna, et questo sotto la penna di lire quattro di Milano al Giorno.

 Cap 54

 Item  e Statuito, et ordinato per occasione di darvia Pascoli, Stante, che l’ordine dispone* che s’habbia di Comandare li Vicini à fuovco per fuoco per tal Causa, ch’essendo il primo Giorno di Maggio Vicinanza da se stessa Commandata, che ciò si farà quel Giorno sia per fatto, cioè per drizzare scieppe, ma non dar via Pascolo in quantità, ma solo spazza dodeci in circa, et ciò habbi effetto Tanto quanto fosse Commandata per tal effetto nel rimanente si resta come al capitolo sesto.

 Cap 55

 Item  e Statuito, et ordinato, ch’ogni Vicino , qual Soccierà Le Sue Bestie il Giorno di S. Pietro, sia Tenuto mandarle in Alpe sotto penna sdi lire venti di Milano per massaro, e se qualcuno Mandasse Le Sue Bestie in Alpe forastiera, quel tale non possi metter altre Bestie in piedi delle Sue, ne d’altre persone nelle nostri Alpi.

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 Cap 56

 Item  e Statuito, et ordinato, che non si debba metter Bestie dell’una Villa Sopra L’altra de niun Tempo sotto La penna di lire quattro per massaro

 Cap 57

 Item  e Statuito, et ordinato à petizione di quelli della villa di Dagro di Levarvia tutte le Sieppe*, et che Tutti li Beni d’essa Villa Siano in Tensa dalli dieci di Maggio in’anzi, cioè della Carrerescia* di Doro* in su.

 

Cap 58

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun Vicino di Malvaglia non debba , ne possi Cambiare herba nelli Alpi, ma ogn’uno debba andare con Le Sue Bestie nel Suo Alpe, che li Toccarà andare, et ciò sotto la pena di lire venti di Milano, eccettuato se sarano Graziati vicendevolmente.

 Cap 59

 Item  e Statuito, et ordinato, che  niun Vicino  non debba ne poscia Loggiare Bestie nelli Alpi, ne Sopra il Dominio d’essi, avanti che si Caricano generalmente, eciò sotto La penna di lire quattro di Milano per Notte, e per Massaro.

 

Cap. 60

 Item  e Statuito, et ordinato, che il Console, ne qualsivoglia altro Homo Giurato della vicinanza non Sia Tenuto ad altra

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altra pena, se non quella peccuniaria Contrafacendo alli ordini della vicinanza come un’altro semplice vicino, et non sia inpregiuditio ne di giuramento, ne altro solo come sopra per esser sempre stato così osservato.

  Cap 61

 Item  e Statuito, et ordinato, che niun persona debba metter Bestie nelli Beni in Tempo di fiera di veruna sorte sotto penna di lire una, e soldi quattro di Milano per cadauna Bestia.

 Cap 62

 Item  e Statuito, et ordinato, che trovandosi qualcuno à guastar ponti, che siano sopra il nostro Dominio, ch’oggni persona degna di fede possi accusarlo, il quale sia punito in lire quattro di Milano, oltre il danno, et Li padri siano Tenuti pagare per Li figliuoli, et Là mettà della suddetta penna Sia data all’accusatore.

 Cap 63

 

Item  e Statuito, et ordinato, che quelli ch’andranno  Alli Alpetti in  val Comela* con le Loro Bestie, non possino segare, ne godere veruna pastura, se non li Alpi vecchij, et odinarij, ne fittarvia ad alcuno sotto la penna di venti Lire di Milano, dandone la mettà allâccusatore.

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Cap. 64

 Item  e Statuito, et ordinato, che se qualcuno Vicino di Malvalgia, ò altri accenderanno fuoco nelli Nostri Pascoli, o Boschi, havvendone La  domanda Informatione sia Castigatto in lire quaranta di Milano, oltre alli danni.

 Cap. 65

 Item  e Statuito, et ordinato, dalli Generali Vicini di Malvaglia, ch’ogni due Anni s’habbino d’eleggere due Priori per fare la Cerca delle elemosine de defuoncti*, et di quelle farne fare, et Celebrare, Tante Messe, et officij nella Nostra Chiesa Parrocchiale per essi defuoncti, et in’oltre essi Priori ogni due Anni debbano rendere il conto del loro Maneggio di quanto Ricavaranno, et spenderanno, e Tal’ellemosine Le debbano mettere assieme frà essi Priori, e che se li deve dare il Giuramento nell’Atto, che si darà alli Monici.

 

Cap. 66

 Item  e Statuito, et ordinato, che il Console sia obbligato à Kalende di Genaro Annualmente Riccavare la Segala et vino delle Littanie ...*, et puoi more solito distribuire il Tutto.

 Cap.67

 Item  e Statuito, et ordinato, non ostante qualsivoglia Altro ordine Incontrario, che il Giorno delli S.S. Pietro, e Paolo

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Paolo, il qual giorno è Vicinanza da se stessa comandata, nella quale si possa far grazia à chiunque né dimanderà, secondo delli Generali Vicini.

 Cap. 68

 Item  e Statuito, et ordinato, gia l’Anno 1700  dalli vicini che per l’avvenire nissuno vicino di Malvaglia possi Tagliare, ne far tegliare de veruna sorte de Legni, ne Larici, né Pescie per fare Mercanzia sotto la penna di lire quattro di Milano per Ceppo, Resservati Arbustelli de Brazza dieciotto di Luonghezza, et due oncia in coda, et non altrimenti, e ciò sotto la penna suddetta, essendosi cassato* il punto* del Giuramento.

 

Cap. 69

 Item  e Statuito, et ordinato à petizione di quelli della villa di Garei ? ?* , che resti la suddetta loro villa serrata dalli dieci di Maggio sino alli dieci di Giugno (in conformità di quelli di Montegreco) cioè dal sasso di Schiglio in su sotto Li Tetti, e della Sponda di Casappa* in su , e della Piottascia in fuori, e che siano L* Le scieppe, et questo sotto la penna di lire quattro al Giorno, et per ogni massaro.

 Cap. 70

 Item  e Statuito, et ordinato, che il Curatore della Chiesa Parrocchiale del Ssmo Sacramento, et ogni due Anni darne accurato* conto

%

conto à chi si deve, et questo senz’alcun aggravio del Comune, ne della ...* .....*,e d’essere eletto li 6 Genaro ogni due Anni, et li sij abbonato lire Trentasei di Milano in detti due Anni di salario per la  Cureria di Chiesa.

 Cap. 71

 

Item  e Statuito, et ordinato, che quelli di  Val Madra deuono restar con il suo, ò sia Loro  ..* come avanti*, benche non avessero Cinquanta vacche.

 Cap. 72

 Item  e Statuito, et ordinato, che quelli del Luogo di  Peinneij* debbano Tenere in Tensa il suddetto Luogo come le altre ville

 Cap. 73

 Item  e Statuito, et ordinato, che nissun Forastiere possi Tagliar, ne ruschar, ne Rasar pescie sul nostro Dominio di Malvaglia sotto la penna di scudi venticinque per ogni contrafacente, et che ogni homo degno di Fede possi accusar, dandone scudi cinque all’accusatore.

 Cap. 74

 Item  e Statuito, et ordinato, che sia infaurato, e Tensato il Boscho di Selvatico essistente della strada di Dagro il là vers’hora, et della Strada del Pont Levù verso vento, et dell’orino in su, et della Strada di Picendrino* in giù, tutto quel Boscho, che resta entro detto Dominio Choerenziato* resti

 manca ! ! ! ! ! ! ! ! ! fino al capitolo 91

 Cap. 91

 Item  e Statuito, et ordinato, che li Signori Console e deputatti del Commune non possino più cassar* fuochi, senza la participazione della Vicinanza, e quelli i quali ch’anno estimo, e che fanno famiglia nel Commune debbano pagar fuoco, et aggravij d’esso.

 Cap. 92

 Item  e Statuito, et ordinato, che quelli i quali passaranno con le Loro S.h.Bestie in nome d’Andito per li Beni, cominciando ini à Laroccio, e Seguitando per dritta linea sino alla Cassina de Baggi (oltra il danno) resestino Condannati in lire una, e soldi quattro di Milano per ogni contrafaciente, e per ogni volta.

 Cap. 93

 Item  e Statuito, et ordinato, che quelli delli Monzelli* possino stare ogni Anno né suoi Luoghi, e Monzelli con le loro S,R. Bestie per sino à S.Barnabà, che li undeci di Giugno, e doppo debbano spazzare, e ciò sotto la pena di lire quattro di Milano al Giorno per ogni Massaro.

 %

Cap.

 Item  e Statuito, et ordinato, che .......manca.............Console, et in ciò cé Console, né deputati non possino metter mano, il Tutto anche a Tenor degli Istromenti, et che ogni Vicino debba caricare sue peccore nel suo Alpe, e ciò sotto la pena di lire quattro di Milano per ogni Contrafaciente, et per ogni Giorno, che in altri Alpi fuorché il suo le volessero mettere.

 Cap. 95

 Item  e Statuito, et ordinato, che resti infaurato, et in Tensa il Bosco di Pescie della Cassinascia di Casloù in su e del Riale del Cogno Mezzano in dentro verso vento, sino sotto al sasso ...* e ciò sotto la pena di Lire quattro di Milano per ogni Cima à chiunque né Toccarà, ò che né Taglierà delle suddette Pescie incluse in detto sitto Choerenziato* ogni uomo degno di Fede sia obbligato portare la cosa*  e li sarà datto la terza parte della pena al accusatore.

  

Cap. 96

 Item  e Statuito, et ordinato, che la Peschera, e Pastorescio debbano andare all’incanto annualmente in  ...* del Comune.

%

Cap. 97

 Item  e Statuito, et ordinato, cheTutta la elemosine da Morti, e B* debba andare all’incanto à portione* del Tempo, e staggione più proprio, ma il vino non si debba Incantare se non che doppo le Tré feste della Santissima Pasqua di Risurrextione di Nostro Signore Gesù Xsto*.

 Cap. 98

 Item  e Statuito, et ordinato, che si debba fare due vendemmie, L’una della Porteglia si Tegnogna in giù, l’altra da lì in su, et di stare Tré giorni L’una vendembia doppo l’altra, e di non vendembiare  sino al giorno prefisso, e determinato dalla maggioranza, e ciò sotto la pena di lire venti di Milano per cadauna pezza à Risserva quelli che sono graziati doppo dato Giorno, e d’essere cercate le pezze per mezzo dalli Saltari giurati del Comune.

 Cap. 99

 Item  e Statuito, et ordinato, che per far grazia à Forastieri habbitanti nel Nostro Commune, che Tré vicini possino viettare e contradire, e similmente Tré vicini possino Inibire per ropere il presente ordine, e Tali forastieri abbitanti restino sottoposti alla nostra Legge statuttavia* al Capitolo no.58, non compreso però in questo li nativi valerani di Blenio, secondo alle leggi parimenti.

 Cap. 100

 

Item  e Statuito, et ordinato, che li forastieri vallerani non possino pascolare né loggiare con Bestie sopra il Nostro pascolo e dominio dalli 25 Maggio sino alli 25 Ottobre e ciò sotto la pena di lire quattro di Milano per Notte e per Massaro; à riserva Bestie di mercanzia, che queste siano taxate in soldi 20 di Milano al Giorno li cavalli  e soldi ottob di Milano le Bovine e le Pecore et Capre soldi sei di Milano al giorno, il tutto s’intende per ogni cappo, non compreso in ciò li danni, come pure resta riserevata la pezza comune tra Biasca, e Malvaglia, la quale si lascia nel  suo essere .

 

 

Cap. 101

 

Item  e Statuito, et ordinato, che li forastieri non possino pascolare sopra la nostra proprietà dopo la tensa sotto la pena di lire due, e sodi otto di Milano per cadun cavallo ne deve avvere* soldi sedici quello , il quale gli menerà al Console, e le Bestie bovine, et sommari in soldi sedici di Milano per ogni cappo, e d’esserne datti di questi la metà à quelli che le menerano al Console, et le capre, et le pecore in soldi sei per ogni cappo, de quali se ne debba dare li due a quelli che le meneranno al Console, non ostante il danno che li % d’esse Bestie dovranno soggiacere secondo li caso*

 

 

Cap. 102

 

Item  e Statuito, et ordinato, che andando nelli beni li cavalli delli vicini di Malvaglia doppo la tensa siano castigati li padroni d’essi cavalli in lire due e soldi otto di Milano per cadun cappo, della quale pena ne sia data la terza parte a quelli che li meneranno al Console, e sopra il pascolo del ponte della Leggiuna in qua verso vento dalli dieci di settembre  sino alli venticinque d’ottobre siano taxati in soldi otto di Milano per ogni cappo, s’intende li casarenchi et che niun vicino possi tener cavalli di mercanzia sopra nostri pascoli di Malvaglia, se non saranno quivi incernati, comminciando à chalendo febraro detta incernatura, ecciò sotto la pena di lire venti di Milano per ogni cappo; conché li padroni d’essi cavalli possino lasciarli in Alpe doppo discaricati al loro beneplacito, e similmente li casarenchi.

 

Cap. 103

 

Item  e Statuito, et ordinato, che li cavalli nella vigna d’ogni tempo (à la riserva dei tre giorni di traso) siano taxati in lire due e soldi otto di Milano per ogni cappo e per ogni volta, e li sommari in lire una e soldi quattro di Milano per ogni cappo e per ogni volta.

 

Cap. 104

 

Item  e Statuito, et ordinato, che andando li sommari delli vicini sopra la proprietà doppo la tensa siano taxati in soldi dieci di Milano per ogni cappo e per ogni volta, de quali soldi otto  a quelli che li meneranno al Console, ricavandoli però dal Console che sarà, et sopra il pascolo del ponte della Leggiuna  in qua verso vento dalli dieci di settembre sino alli venticinque d’ottobre siano taxati in soldi otto per cappo, dandone de quali la mettà à quello che li menerà al Console, ricavandoli come sopra dal Console.

 

 

Cap. 105

 

Item  e Statuito, et ordinato, che trascrendo Bestie Bovine sopra il dominio di piano doppo discaricati li Alpi sino li 25 *ottobre siano taxati in soldi quattro per ogni cappo , et allogiando in detto tempo siano taxati in lire 1:12: di Milano per ogni nottr, et per cadun massaro.

 

Cap. 106

 

Item  e Statuito, et ordinato, che le vacche casarenche non possino tresare, ne andare nelli beni del Monte ne di piano sino al giorno prefisso del traso generale, eciò sotto la pena di lire due e soldi otto di Milano per massaro, et per ogni giorno, non compreso in questa pena la vigna.

 

Cap. 107

 

Item  e Statuito, et ordinato, che non si possino far andare né lasciar andare le vacche nella vigna d’alcun tempo sotto la pena di soldi dodici di Milano per ogni vaccha à riserva delli tre giorni di traso, et nelli beni doppo la tensa, tanto in piano quanto in monte siano taxate in soldi otto di Milano tutte le Bestie Bovine per ogni cappo e per ogni giorno oltre il traso.

 

 

Cap. 108

 

Item  e Statuito, et ordinato, che trascorendo le capre nella vigna siano taxate in solldi otto di Milano per ogni cappo d’ogni tempo dell’Anno à riserva delli tre giorni del traso, et che ogni huomo del giuramento sia obbligato accusarle e menarle al Console, che della qual pena sia dato soldi due a quello che li menerà al Console e gli altri soldi vadino in utile del Commune. E che nelli altri Beni, tanto in piano, quanto in Monte siano taxate dette capre in soldi quattro per ogni cappo, et questi d’esser accusati per mezzo d’homini del Giuramento al Console.

 

Cap. 109

 

Item  e Statuito, et ordinato, che trascorrendo le pecore nelli beni, e proprietà doppo data la tensa, tanto in piano quanto in montr, siano punite in soldi quattro di Milano per ogni cappo, et uno dei detti soldi quattro l’hò debba avvere quello il quale,che le consegnerà al Console, et gli altri soldi trè in utiloe al Comune.

 

Cap. 110

 

Item  e Statuito, et ordinato, che trascorendo gli animali porcini…

Manca fino …113?

 

….ordini e leggi d’osservarsi per il buon governo di nostro comune di Malvaglia

 

Il tutto è seguito ivi al luogo della vocinanza di Malvaglia alla presenza di delli Signori* Consigliere Giam Battista % Mart*  Facino* et del di lui figlio di già Console Giuseppe Anto* Facino ambi del luogo di Ludiano, valle di Blenio, testimonij à me notti, et Idonei a questo particolare effetto dimandati e presentati.

 

In fede

Io Giacomo Ant % Giam Battista Baggio di Malvaglia pubblico et imperiale Notto* di Blenio e notaro % hò il tutto letto, scritto, et affirmato in pubblica vicinanza.

 

 

Cap. 114

Anno 1757 il di primo maggio

 

Stanno li suddetti vicini di Malvaglia congregatisi* ordinato e statuito ad* ampissima maggioranza à petizione d’alcuni delola villa di Chiavasco, che per li avvenire resti tensa detta villa doppo li 20 maggio sino al discaricare degli alpi con la pena di lire quattro di Milsno per ogni ogni giorno e per ogni massaro à chiunque controfarà. Protestano incontrario  Giuseppe Bontosi, Giuseppe  % e Carl’Anto* Bontosi minore per fino auranno fieno nei loro tetti d’esso luogo Chiavasco.

 

 

 

Cap. 115

 

Item  e Statuito, et ordinato, ch’ogni officiale* contravvenire* debbano il giorno, et il luogo d’ogni tempo allorche accuseranno le S. Bestie.

 

 

Cap. 116

 

Item  e Statuito, et ordinato, che qualunque vicino di Malvaglia vorrà legnamare, pascolare o % debba altresì pagare l’aggravio del fuoco* come un altro buon vicino

 

Cap. 117

 

Item  e Statuito, et ordinato da tutti unitamente % contradicente, che si debba in quest’anno % e pagare tutti li danari già spesi, e da spendere per tutte le cause fatte e da farsi con quelli di Semione, e che il Sig Regente Console Gio Martino Baggio sia tenuto , et obbligato à metterli tutti nella Taglia di quest’anno 1757, e che per la prima mattina dânno nuovo 1758 debba li Sig Console Baggio portare* acconti* e sopra la generale Vicinanza di Malvaglia tutti%%%%%%%%%%

D’indi hanno altresi li suddetti vicini ordinato da tutti unitamente, nessun contradicente*, che il predetto sig Console Martino Baggio sia tenuto ed obbligato per l’ultima domenica d’ottobre 1757 portare e dare li conti di tal spesa in vicinanza  (a tal effetto d’esser quella convocata) dico di tutto il speso fatto e da farsi per detta causa con quelli di Semione, acciò si possino puoi metterli nella taglia di quest’anno 1757, come sopra stà ordinato.

 

Cap. 118

 

Item  e Statuito, et ordinato, ad ampia maggioranza che per l’avvenire restino banditi gli animali porcini, intanto sopra la proprietà quanto sopra li pascoli e contafacendo siano taxati nella pena d’un scudo % per ogni giorno e per ogni animale tanto nella proprietà quanto nelli pascoli.

Del qual ordine s’aggravano gli % uomini per quello che riguarda al pascolo, et alpe, cioè consigliere Giuseppe Tognino, Consigliere Giacomo Trongio, li fratelli Antonio e Giacomo Prosperi, Guglielmo Roredo, Giacomo della Minola, Martino Maggior % Giovanni Giacomo  %, Carlo Cavaglier Oncello + il figlio Martino, Valchera Giacomo %, Giuseppe Ferrirollo*, Gian Martino Tinalla, e Gian Antonio Baggio dell’Orino. N.B. che à nome del suddetto Martino Valchera  è comparso suo figlio Carlo come sopra. Quali uomini % ( se sarà di ragione) per sopra il pascolo et Alpe come sopra.

Ne hanno  unitamente li vicini confirmato li ordini.

In fede

Giacomo Antonio Baggio, % deputato hò scritto in pubblica vicinanza

 

 

Cap. 119

 

Anno 1757 alli 6 novembre unita e congregata la generale vicinanza di Malvaglia, quale fù per mezzo delli saltari giurati comandata. Quali vicini congregati hanno ordinato che resti rotto ed invalidato l’ordine fatto quest’anno a G* Baggio di rendere li conti in vicinanza e % tutto il danaro speso come al capitolo 117, qual capitolo resta rotto, e viene ordinato che si debba prolungare* il pagamento sino à causa finitiva con quelli di Semione, per allora il Sig Console Baggio debba dare  suoi conti alli Signori deputati secondo % e ciò in qualche giorno particolare affine siano ben ponderati.

Lo stesso suddetto Baggio ha scritto in vicinanza

 

Cap. 120

 

Item  e Statuito, et ordinato, da tutti li vicini unitamente per loro divozione di fare et osservare % la festa del glorioso santo luigi Gonzaga, sotto il 26 aprile annualmente, et d’osservarla come le altre feste di % con fare in detto giorno la processione dalla chiesa parrocchiale sino alla S capella di detto santo ivi alla fontana e resta imposto la pena di mezzo scudo terzuale* à chiunque controverà e che non l’osserverà e che lavorerà senza necessità, e licenza di chi s’% la qual pena sia puoi data alla scuola de generali defunti e distribuita in suffragio dell’anime loro-

 

Cap. 121

 

Item  e Statuito, et ordinato, in detto giorno da detti uomini unitamente per loro divozione e per implorare l’aggiutto* di Dio di sospendere i flagelli di cui siamo meritevoli , che per l’avvenire d’osservare e santificare tuttle le santissime feste de quali quali venivano permesse le oppere servili della bolla pontificia e della s.sede. Non s’intendono però suddetti vicini di Malvaglia d’opporsi in certo veruno agli ordini della santa sede ma solo per quanto a detti vicini s’aspettano e puossono fare, sopra verun loro minimo pregiudizio. Risservandosi però di poter ricorrere  per l’opportuna facoltà alla chiesa in caso di bisogno.

In fede lo stesso Martino Baggio scritto in vicinanza

 

 

Manca 122, 123, 124

 

Cap. 125

 

Nell’antedetto giorno 10 giugno hanno altresì li generali vicini di Malvaglia ordinato che per l’avvenire restino liberi gli animali porcini sopra li pascoli, conché siano ben ferrati acciò non facino danno.

 

Anno 1760 il primo maggio

 

Cap. 126

 

Item  e Statuito, et ordinato, che in avvenire per grazia* forastieri % possino % e % e che la maggioranza in questo non abbi luogo.

 

Cap. 127

 

Item  e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire restino tensi li promestì da mezzo maggio sino alli dieci di settembre.

N.B. di più hanno fatto che il giorno delli SS Pietro e Paolo si possa per quest’anno cresciere e diminuire ordini come in quest’oggi primo maggio.

 

 

Anno 1760 alli 29giugno

 

Cap. 128

 

Item  e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire li curatori delli oratori della montagna debbano far di spesa* il stipendio fissato col % delli % SScurati ed % il dì 15 suddetto, cioè all’oratorio del s . crocifisso di ponterio sia buonato al curatore per la reffazione del sacerdote del giorno della festa lire 4:- e lire 1: al sagristano che lo accompagnerà, dico lire cinque di Milano in tutto e non più. Per l’oratorio di Dagro lire 4 di Milano il giorno di S.Vito frà il sacerdote e sagrestano ed altre lire 3 di milano per la reffazione del sacerdotte e chierico il%giorno delle littanie  % . Per gli altri due oratori di Chiavasco et Anzano lire 4: di Milano il giorno della loro festa fra il sacerdote e il sagristano. Per l’oratorio di Dandrio lire 4: di Milano il giorno della festa e lire 2: per la refazione ò % % del giorno delle littanie, et  % 2 di Milano il giorno di S.Anna trà il sacerdote e sagristano. Per l’oratorio di Madra lire 4:- di Milano il giorno della festa trà il sacerdote e il sagristano et altre 2:- il giorno di S. Lorenzo trà il sacerdote e il sagristano e niente di più. All’oratorio di Montegreco lire 4:- di Milano il giorno della festa come li altri e nulola più. Restando però in arbitrio alli rispettivi curatori di farli le spese  % forma ovvero dare il denaro alli sacerdoti e sagristani , così resta ordinato del comune col consenso come sopra.

Per l’oratorio di s’abbate alle Rongie, che li curatori dêllo oratorio debba avere lire 8:- di milano ogni anno  con li banchi , %, conche debbano servire in chiesa alle fiere e d’altri tempi se puòno ma non d’ebbano d’altri tempi fuor dalle due fiere.

 

 

Cap. 129

 

Item  e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire li % agenti e curatori di chiese non possino acconsentire di fare spese per le chiese et oratori di scudi cinque terzuoli in su, senza la participazione della vicinanza à riserva per cera* e suppellettili. E* ciò *quanto alla vicinanza s’aspetta e che può fare.

 

In fede // Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.

 

 

Anno 1761 il primo maggio

 

Cap. 130

 

Item  e Statuito, et ordinato, che per l’avvenire chiunque avrà più di due vacche da latte debbano andare in alpe et che il Console sotto pena del lui giuramento non debba ne possa  % partite per far grazia sopra di questo. Resta confermati gli ordini.

In fede // Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.

 

Anno 1762 il giorno primo di maggio

 

Cap. 131

 

Item  e Statuito, et ordinato per quanto al comune s’aspetta e che può fare che per l’avvenire debba il curatore  di S. Luigi col consenso et assistenta delli signori console e deputati che delle elemosine di  detto santo non li spenderà in bene* et onore della cappella et ivi all’interno d’essa sia impiegata atirar il fitto con li   % sffine e che l’ostesso curatore debba sempre annualmente  rendere li suoi conti alli % credenzali e ciò senz’alcun minimo pregiudizio d’alcuni.

 

Cap. 132

 

Item  e Statuito, et ordinato per maggioranza che resti in avvenire confermato l’ordine al capitolo 118 per via delli %% animali porcini , à riserva per quest’anno nelli alpi siano liberi ma ferrati con trè ferri sotto la pena contenuta in detto capitolo. Contro il presente ordine hanno protestato e si sono  % molti vicini sopra li pascoli  e in difetto* vogliono quelli dividerli e spartirli , il tutto come all’ stramatura* che resta appreso di mè noto % % e alla quale e resta confermati gli ordini di questo libro.

 

In fede // Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.

 

Anno 1763 alli 10 d’Aprile

 

Cap. 133

Item essendo in quest’oggi convocata e comandata la vicinanza di Malvaglia per via % qual vicinanza e vicini hanno ordinato che per l’avvenire li uomini della chiesa parrocchiale siano tenuti ed obbligati a dover dar conto di quanto potrà mancare sotto le % d’essa chiesa parrocchiale,tanto di raggione ad essa chiesa quanto di raggione spettante al comune, e questa volta restano detti uomini  % liberi et esentuati* per la fondiaria* del Bene Cappellanico di  %%%%%

 

Cap. 134

 

Item  e Statuito, et ordinato che per l’avvenire quelli i quali vorranno pretendere tanto la Consolaria quanto la % debbano dare la sigurtà* al comune il primo giorno di genaro avanti di fare l’ellezione ivii in vicinanza.

 

 

Anno 1763 il di primo maggio

 

Cap. 135

 

Item  e Statuito, et ordinato che restino liberi i pascoli del piano alli 16 d’ottobre.

 

Cap. 136

 

Item  e Statuito, et ordinato che per l’avvenire debbano andare all’incanto in utile del comune la caccia e legni di buzza.

Restano per quest’anno confermati gli ordini di questo libro.

// Giacomo Antonio Baggio notto* deputato hò scritto in pubblica vicinanza.

 

 

Anno 1764 il di primo maggio

 

Cap. 137

Item è stato ordinato in quest’oggi che sia annullato e destrutto l’ordine di già fatto per l’osservanza delle feste, alla  % quella di S. Luiggi la quale resta.

 

Cap. 138

Item ordinato è statuito che in avvenire resti in libertà à ciascheduno vicino di poter raccogliere legni della bzza in ogni luogo sopra il pascolo.

 

Cap. 139

Item resta statuito  che niun forastiero possa né debba potare nissuna sorte di salice sopra il pascolo ne sopra la proprietà di Malvaglia e ciò sotto la pena di lire 10 dico dieci di Milano et che ogni uomo degno di fede possa accusare, et che quello il quale porterà la detta cusa debba andare l terza parte  della accusa.

 

Cap. 140

Item resta ordinato, stattuito che la caccia d’ogni sorte resti a tutti li vicini di Malvaglia in libertà.

 

Cap. 141

Item stattuito et ordinato che nell’vvenore debba restare in tensa dalli 11 di giugno sino al discaricare li Alpi della carale di Vignascera* in su sino alla carale di Gordone et ciò sotto la pena di lire 10, dico dieci terzoli al giorno et ciò per ogni contrafaciente.

Restano per quest’anno confermati gli ordini di questo libro.

 

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Manca 142-150

 

Anno 1767 alli primo maggio

 

Cap. no.151